lunedì 17 marzo 2008

Una originale figura giuridica: la falsità ideologica in certificati commessa dal privato.

E' un banalissimo caso di contraffazione di una carta d'identità, operato sostituendo il nome del titolare con un altro nome. E' uno degli esempi di scuola del falso materiale commesso da privati in documenti di identità, punito dagli artt. 477, 482 c.p..
Invece il P.M. si inventa un falso ideologico e contesta il reato p. e p. dagli artt. 479, 482 c.p. perché l'imputato "contraffaceva la C.I. n.---- mediante falsificazione di tutti i dati della medesima, fatta apparire come rilasciata da altro Comune a Tizio".
Ed il giudice non è da meno! Infatti dichiara l'imputato colpevole del "delitto di cui agli artt. 480 e 482 C.P., così dovendosi diversamente qualificare il fatto contestato in rubrica trattandosi di un documento di identità che rientra nelle certificazioni amministrative".
In questo modo P.M. e Giudice, pur in disaccordo sulla natura del documento contraffatto (per il primo atto pubblico e per il secondo certificato amministrativo), danno però entrambi per scontato che esista la figura criminosa del falso idologico commesso da privato, che invece non esiste, salvo che non vi si vogliano comprendere le ipotesi di false attestazioni a pubblico ufficiale (art. 483 c.p.) o di inganno per indurre in errore il pubblico ufficiale (art. 48 c.p.).
In fondo, per evitare un errore marchiano, sarebbe stato sufficiente leggere in un attimo l'art. 482 c.p., da entrambi ritenuto sussistente, per verificare che in esso non viene richiamato né l'art. 479 né l'art. 480 c.p..
Ma forse era troppa fatica!

1 commento:

agentina_76 ha detto...

vogliamo negare la possibilità di introdurre una fattispecie incriminatrice solo per una svista del legislatore? in fondo lo zelo il giudice quanto il pm ce lo hanno messo... andava punito perchè colpevole? e allora in attesa dell'adeguamento normativo adeguiamo la sentenza....