mercoledì 2 aprile 2008

Revisione di una decisione per prova ....vecchia.

C'è una Corte d'Appello che ha sospeso l'esecuzione di una sentenza penale definitiva, pronunciata nel 2006, per effetto di una "prova nuova" acquisita nel 2005.
L'istante per revisione, condannato in via definitiva nel 2006 per ricettazione di un assegno rubato, invocando l'art. 630, lettera c) c.p.p., sosteneva che nel luglio 2005 la vittima del furto aveva dichiarato ad un commissariato di P.S. che in realtà quel suo assegno non gli sarebbe stato rubato, ma gli sarebbe stato truffato.
Sulla base di questa sola dichiarazione chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione della pena e la Corte d'Appello, pur riconoscendo che la dichiarazione era del 2005, tuttavia sospendeva l'esecuzione provocandone la scarcerazione, se non vi fossero altri titoli di detenzione, nonostante che la prova (ammesso che fosse tale e che comunque non poteva avere effetto sul reato di ricettazione per il quale era stato condannato, ma solo sul reato presupposto che avrebbe potuto mutare da furto a truffa, ma senza sostanziali conseguenze sulla responsabilità) era conoscibile e conosciuta dallo stesso imputato prima che venisse pronunciata la sentenza del 2006 che lo aveva condannato.
E tutto questo nonostante che il P.G., nel suo parere, avesse spiegato diffusamente che la prova non era tale ed era "vecchia" e conseguentemente che la richiesta di revisione dovesse essere dichiarata inammissibile.

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