domenica 4 aprile 2010

Il danno e la beffa ovvero contento e gabbato

Questa è la storia banalissima di un tale al quale hanno sfasciato l'auto a seguito di un tamponamento.
Nella sentenza non è indicato l'anno del fatto, ma certamente questo deve essere accaduto almeno 15 anni fa, visto che il procedimento in appello era iniziato nel 1998 ed esaurito nel 2004.
Il Pretore aveva disposto una consulenza tecnica sul veicolo danneggiato ed il consulente aveva ritenuto che per la riparazione dei danni fosse necessaria una certa somma + IVA e che l'auto sarebbe rimasta ferma per le riparazioni un certo tempo.
Nonostante queste preziose indicazioni, il Pretore, prima del 1998, aveva deciso che il danneggiante e la compagnia di assicurazione risarcissero solo la somma prevista per le riparazioni, senza IVA né fermo tecnico.
Il danneggiato aveva proposto appello ed il Tribunale (nel 2004) lo aveva respinto sostenendo che non vi erano prove che l'auto fosse stata realmente riparata e che quindi fosse rimasta ferma per le riparazioni.
A questo punto (e siamo nel 2005), il danneggiato, invocando la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che in questi casi riconosce, oltre alla somma per le riparazioni, anche il rimborso dell'IVA ed un equo indennizzo per il fermo tecnico, proponeva ricorso per Cassazione, articolando tre diversi motivi: il primo per l'IVA, il secondo per il fermo tecnico ed il terzo per le spese, che in appello erano state poste a suo carico.
Ed ecco che la Suprema Corte, con sentenza n. 1688, depositata il 27 Gennaio 2010, richiamando i propri principi di diritto, come invocati dal ricorrente, finalmente gli dà piena ragione con questa motivazione:
"La sentenza che non s'è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. può emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa, dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell'intero processo.
Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo".
Così, dopo tanti anni di causa, il povero danneggiato, avrà pure la soddisfazione di ricevere l'IVA ed il rimborso per il fermo tecnico, ma dovrà corrispondere al suo avvocato le spese e gli onorari di tre gradi di giudizio, che certamente supereranno di gran lunga le somme per le quali ha tanto combattuto.
E questa volta non potrà ricorrere più a nessuno, con tanti saluti al principio che le spese seguono la soccombenza e tanti incoraggiamenti alle Compagnie di assicurazione di continuare a non pagare quanto dovuto.

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