lunedì 17 marzo 2008

Motivazione...... fantasiosa.

Si trattava di motivare una semplicissima sentenza per il reato di impiego di extracomunitaria priva di permesso di soggiorno.
Accertata la responsabilità dell'imputato, ecco la motivazione sulla pena:
"Tenuto conto delle modalità del fatto, ritenute non concedibili le attenuanti generiche attesi i precedenti penali anche specifici, si stima equa una condanna dell'imputato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 5000 di ammenda (P.B. mesi tre di arresto ed euro 5000 di ammenda, ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.). Sussistono i presupposti per l'applicazione della sospensione condizionale.
P.Q.M. Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara Tizio colpevole del reato ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed euro 5000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Motivi riservati in giorni 45."
Insomma voleva o non voleva dare all'imputato le attenuanti generiche?
E se ritiene concedibile la sospensione condizionale (nonostante le modalità del fatto ed i precedenti specifici) perché poi non gliela concede nel dispositivo?
Eppure questo giudice si era preso ben 45 giorni per spiegare il suo pensiero!

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