sabato 2 febbraio 2008

In galera senza tante spiegazioni.

Un tale viene arrestato per il delitto di ...... All'udienza di convalida dell'arresto viene richeista ed applicata la misura della custodia in carcere.
Il difensore propone istanza di riesame e, davanti al Tribunale del Riesame ecco cosa emerge:
"Pur essendo il provvedimento impugnato inserito nella fase dell'udienza di convalida, non risulta in alcun atto scritto, né all'interno dell'ordinanza coercitiva, né nel verbale di udienza del quale detta ordinanza costituisce parte integrante, la descrizione del fatto contestato, requisito richiesto, a pena di nullità, dal comma 2 lett. b) dell'art. 292 c.p.p.".
ma non basta: "appare altresì totalmente omessa, nell'ordinanza impugnata, ogni motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendosi il giudice a quo limitato a richiamare l'art. 274 c.p.p., senza offrire né la individuazione della natura delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di recidiva), né la indicazione delle circostanze di fatto integranti la previsione normativa".
Sulla base di tali considerazioni, giustamente il Tribunale del Riesame rileva che "nella fattispecie in esame si è di fronte ad una reale inesistenza di motivazione, non suscettibile di integrazione da parte del Collegio de libertate e determinante la necessità di annullamento dell'ordinanza cautelare" e, quindi, annulla tale ordinanza e provvede all'immediata scarcerazione.
In conclusione l'indagato, libero come un fringuello, naturalmente fa subito perdere le sue tracce, con un grato pensiero a quel giudice così laconico e frettoloso.

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