lunedì 5 aprile 2010

Falsa partenza continuata

Nel lontano 1995 una società fallisce e si accerta un ammanco di circa un miliardo e mezzo, che a quell'epoca non erano bruscolini.
La Procura, con una velocità incredibile, dopo solo un anno, ottiene dal G.U.P. il decreto che dispone il giudizio nei confornti dei due amministratori.
Il Tribunale, dopo avere aspettato cinque anni in un dibattimento ricco di colpi di scena, finalmente nel 2001 scopre che il fatto "risultava diverso da come configurato nelle imputazioni" ed ordina la trasmissione degli atti al P.M..
Questi ottiene, nel febbraio 2004, un nuovo rinvio a giudizio con una nuova più ampia formulazione dell'imputazione, ma il Tribunale dichiara nulla anche questa formulazione e ritrasmette gli atti al P.M., il quale, tuttavia, forte del fatto che il G.U.P. era lo stesso che aveva già disposto il giudizio e che quindi riteneva corretto il capo di imputazione, non cambia nulla ed ottiene, nel Dicembre 2004, un altro decreto che dispone il giudizio, ma il Tribunale, naturalmente, annulla anche questo decreto.
Il P.M. a questo punto modifica ancora il capo di imputazione ed ottiene il quarto decreto che dispone il giudizio nel maggio 2006.
Questa volta il Tribunale non fa questioni sul capo di imputazione, ma scopre che, con l'entrata in vigore della ex Cirielli (Dicembre 2005), che ha ridotto i termini di prescrizione, il reato di bancarotta si è estinto già nel 2007 dopo 12 anni e 6 mesi dal fallimento e, quindi, con poche righe di motivazione, dichiara estinto il reato contestato ai due amministratori.
Qualche maligno potrebbe pensare che, se non fosse stata rilevata questa causa estintiva del reato, ci sarebbe stato il quinto round tra GUP e Tribunale.
I creditori ed i dipendenti della società fallita non si sono divertiti affatto ad assistere al match.

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