giovedì 8 aprile 2010

Imputato di nulla

Succede anche questo.
Un tale viene indagato per circa un anno da un PM noto e destinato a brillante carriera.
All'esito dell'indagine preliminare viene rinviato a giudizio ed invitato a comparire davanti ad un giudice monocratico.
Arrivato il giorno del dibattimento, il giudice si accorge che il PM non ha formulato nessun capo di imputazione a suo carico e che in atti non vi è neppure una querela che lo nomini.
Scrive, infatti, il giudice:"Effettivamente nei confronti di xxxxx non sussistono né la querela né l'imputazione. Vanno, pertanto, accolte le conclusioni del difensore.... Ai sensi dell'art. 469 c.p.p. la improcedibilità va immediatamente dichiarata con sentenza.
Nessuna statuizione in ordine alle spese di giustizia, stante la inesistenza sia della quarela che dell'imputazione."
Tuttavia anche il giudice non vuole passare inosservato e, nel dispositivo, trova il modo di completare l'assurda vicenda statuendo: "Dichiara non doversi procedere nei confronti di xxxxx per il reato ascritto per difetto di querela".
Ma quale reato se non ne era stato ipotizzato nessuno?
Chi pagherà le spese di giustizia?
E quelle dell'avvocato difensore dell'imputato fantasma?

4 commenti:

Mac938 ha detto...

"Indagini", sentenze/ordinanze "contumaciali", in tempi irragionevoli e carenti di motivazione. Nessuna imputazione né tantomeno (a meno che un reperto mostrato in buona fede dalla vittima non lo si possa ritenere tale) una congettura, un ipotesi da immaginarsi, un'accusa di un precedente da legarsi...o che possa costituire un pregiudizio, un paventato o temuto danno in prospettiva. Nessuna interrogazione, dibattimento pressoché nullo, mai sentito, mai parlato... anzi solo alla prima “udienza” (le virgolette perché è saltata in quanto i due “opera-nti” erano in vacanza e né l'avv., né il pm -- che dovrebbe, deve, rappresentare l'interesse della collettività, dello Stato – compreso la monocratica hanno almeno tentato di voler recuperare i 2 latitanti: lo ha fatto “l'imputato”...infatti come si vedrà la pagherà cara. Manzonianamente “questo processo non s'ha
(non si doveva)fare”, però le indagini (14 mesi?), di fatto, non sono state fatte, perché non lo necessitavano! Dopo 31 mesi (dal controllo, mirato, “ritorsivo”) viene fissata l'udienza -- e tenuta in assenza dei convocati, tutti! -- del Gup: beh, almeno abbiamo risparmiato il Gip o perché era in conflitto? Visto che era lo stesso...e lo stesso tuttofare del civile...[che aveva avallato un dec. ing.vo di un avv. senza che il cliente (lo stesso del “penale”) abbia mai avuto uno straccio di richiesta di pagamento e mai la c.d. parcella, deliberata dall'ordine; nemmeno dopo 2 istanze/richieste/denunce dirette al suo pres.te! Con l'aggravante che era stato lo stesso pres. a invitarlo a scrivere, senza ottenere risposte...come aveva previsto e a lui detto prima! L'aria fritta dell'avv., seppur dimezzata da altro giudice del ricorso, è stata pagata (come indicato dal 2° avv., ma senza ottenere le fatture da lui richieste?) da chi ha perso il credito relativo a un'opera tangibile, visibile in quantità, qualità e durata; i tempi del civile, ma non solo, giocano in favore dell'insolvente, fungendo da collaudo del prodotto!]...Non si comprende perché nel civile per mettere a ruolo una multa occorra un 2° a/r, e che – C. Cost., dixit -- per il 140-cpc, finalmente!, non basta consegnare la convocazione ma bisogna essere certi che il destinatario l'abbia letta, mentre per il penale se la missiva non gradita ritorni indietro al mittente, questi non si domandi del perché il ricevente l' “ABBIA” rifiutata? Ma il Gip/Gup, B. (di nome e di fatto) lo sa quanto costa, in senso lato, un giudizio a un poveraccio da “gratuito patrocinio” (sulla carta?) sino alla Cassazione che a sua volta ti infligge una condanna (Sent. n. 6591 del 27/11/2008) se affermi di “non avere reddito”...[chi indossa l'Ermellino potrà mai capire il modo d'esprimersi terra terra di chi indossa “stracci” (così un magistrato definì certi indumenti, persino – a suo dire – costosi) da bancarella (non quella che ha vinto l'ex Pm, sen.-scrittore G. Carofiglio con il suo eroico Guerrieri)]...pur restando nel diritto e senza porre in essere la truffa che con malizia alberga nella mente, lombrosiana, di certi individui prevenuti e in malafede. Mai la presunzione di innocenza? Mentre se sei un ex evasore-Iva ma solo imputato per reati di cui agli artt. 81, 110, 648, 485 e 491 c.p., la SS.CC. annulla (sent. n. 40589/09) il provvedimento di revoca emesso dal Gip di P.******....e magari non lo concederebbe a chi – come me -- è creditore Iva per la fatt. di cui sopra...mai “riscossa”? E ci si mette anche la C. Cost.le che
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; altrimenti si discriminerebbe il narcotrafficante dal mafioso, “I principi di uguaglianza e ragionevolezza sarebbero violati...una presunzione generalizzata di «abbienza»...”

Mac938 ha detto...

...segue--> Ma a parte certe stravaganze, dopo il copincolla di un Gip che confermava di non aver voluto cambiare una virgola al Pm e il pres. che arriva in aula con la sentenza scritta, dando adito e il fianco in tv all'avv. “azzezza-garbugli” che contestava la flebile difesa d' “ufficio”... ci mancava una sorta di copincolla della Cassazione, in forma ridotta e non di riforma della sentenza di 1° g. senza motivazione: e lo dice l'estensore stessa. 30 righe in tutto(una ventina di pagine in bianco, tranne le righe della stenotipia, sprecata; per confermare che non ci voleva il processo?) con in alto, “MOTIVAZIONE” e in basso: “La molteciplità dei procedimenti e il carico di lavoro del Giudicante non consente la redazione immediata della motivazione.” (mai vista!) P.Q.M.....la data è la stessa dell'ultima (3 in tutto) udienza cui l' “imputato” era assente(?), per una questione di principio, ma anche nessuno l'ha avvisato...infatti seppe della sentenza, per caso, 3 gg prima dei termini per il ricorso, l'avv. promise ma non lo fece.... come non venne accolta l'istanza di “Rimessione in termini”. Ricorso per Cassazione, 6 pagine fitte (un paio di passaggi che esaltano il dr. Dragotto), in VII sez subentra un avv. di fiducia che integra il ricorso. Camera di Consiglio, 3 nov. 2009; deposito dell'ordinaza, 23 febb. 2010 (??) che viene trasmessa il 10 d'aprile all'interessato. 25 righe: FATTO e DIRITTO...il 175 cpp... del cons. relatore d'Appello (che da Gip imbastì 2-3 maxi processi con decine di fermi poi liberati dal Riesame che lui ebbe a criticare per poi essere sanzionato dal Csm, a parte il processo a tutta la Giunta, a altri dir., regionale, assolti in 1° e 2° grado?) “...propone ricorso pre Cass. Sia personalmente che per tramite del suo difensore (che non nomina – così per il PG, per par condicio? -- e non degna di un rigo?)...va dichiarato inammisibile.” “...in 1° grado aveva assunto il ruolo di imputato assente, si che non è applicabile in suo favore l'invocata (ma quando mai?) norma...condanna al pagamento delle spese processuali..., € 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.” P.Q.M....Roma, 3.11.09. Sei anni e 6 mesi...e “meno male” che è saltato l'appello!
Pare che la memoria dell' avv. non sia stata trasmessa dalla cancelleria della C.d'A. alla VII Sez.
C'è tutto: “Il danno e la beffa”; la “Falsa partenza...”; “L'I... di nulla”. Con profonda stima Mac938

Anonimo ha detto...

Ennesimo caso per cui sarebbe più che necessario applicare la responsabilità a carico del magistrato!

Unknown ha detto...

Ho sempre creduto che 'Il processo' di Kafka fosse pura invenzione, invece era ispirato a fatti realmente eccaduti !
A. Barbieri - Verolanuova BS