lunedì 28 gennaio 2008

Attenti al barista!

Questa volta la sentenza è proprio della Suprema Corte di Cassazione.
Il caso è quello di un tizio, il quale, avendo sete, entra in un bar e chiede un bicchiere di acqua minerale.
Il barista prende dal bancone una bottiglia con l'etichetta di una notissima acqua minerale e ne riempie il bicchiere, ma, al primo sorso, il cliente si accorge che qualcosa in quell'acqua non va e, da immediate verifiche, si scopre che il liquido versato era detersivo per lavastoviglie, qualificato pacificamente in sentenza come tossico e nocivo.
Contestato al barista il reato di commercio di sostanze alimetari contraffatte o adulterate, nell'ipotesi colposa prevista dall'art. 452 C.P. e dopo varie vicende processuali, finalmente il caso approda in Cassazione, dove viene stabilito che né il reato originariamente contestato né altre ipotesi di adulterazione o contraffazione di merci sussistono, con la motivazione che segue:
"Nella condotta del gestore di un bar, che abbia somministrato per errore a un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, del liquido per lavastoviglie, tossico e nocivo, contenuto in una bottiglia recante all'esterno l'etichetta di una nota acqua minerale e posta sul bancone di mescita, non è configurabile alcuna delle ipotesi delittuose previste dagli artt. 439,440,441,442,444 cod. pen. - delitti di comune pericolo mediante frode -. Tali fattispecie criminose si riferiscono invero ad un'attività di avvelenamento, adulterazione, contraffazione e messa in commercio di sostanze alimentari o di cose destinate al commercio, in modo pericoloso alla salute pubblica, ma non già all'ipotesi di somministrazione di una sostanza, pur se nociva per la salute umana, ma non destinata all'alimentazione e, senza alcuna opera di avvelenamento, adulterazione o contraffazione, confusa per mero errore di fatto con una sostanza alimentare".
Che è come dire: se ti cade qualche goccia di liquido per lavastoviglie nell'acqua minerale. allora sei responsabile per colpa di adulterazione di sostanze alimentari; ma se, invece, servi liquido per lavastoviglie puro, non commetti nessuno dei reati sopra indicati.
Devi solo sperare che il cliente non muoia, perché allora sarebbe omicidio colposo.

giovedì 17 gennaio 2008

Coerenza politica.

Dal discorso del Ministro della Giustizia Mastella, non letto alla Camera per le note vicende, ma pubblicato sul sito del Ministero del quale era fino ad ieri titolare, traggo un piccolo brano che, dopo il suo discorso alternativo, quello in cui annunciava le dimissioni, spicca di luce particolare:
"è assolutamente condivisibile che i detentori di responsabilità politiche non debbano sottrarsi ad un effettivo controllo di legalità del loro operato".
Ogni commento è superfluo.

lunedì 7 gennaio 2008

Prostata salvifica

Tizio deve rispondere del reato previsto dall'art. 609 quinquis p.c. perché mostrava il proprio pene ad una bambina di quattro anni al fine di farla assistere a tale esibizione.
Il fatto avveniva al centro di una popolosa cittadina, durante l'ora di punta del tardo pomeriggio, in una strada affollata. Il padre della bambina accosta l'auto al marciapiede perché si è ricordato di dover comprare le sigarette. Lascia in auto la moglie, seduta sul sedile posteriore, e la bambina di 4 anni, seduta su quello anteriore, con il finestrino aperto perché fa caldo.
All'improvviso sul marcfiapiede al quale è accostata l'auto, un uomo si sbottona i pantaloni ed esibisce il suo pene davanti al finestrino in cui si trova la piccola. Questa, alla vista, urla spaventata richiamando l'attenzione della madre, che, a sua volta, vedendo il marito ritornare, strilla e racconta l'accaduto.
Il responsabile della edificante scenetta viene identificato e fermato.
Rinviato al giudizio del Tribunale per il reato sopra indicato, si difende dicendo che soffre di prostata ed aveva urgente necessità di mingere.
Il giudice svolge questa edificante motivazione:
"L'uomo, pur trovandosi in pieno centro abitato ed in particolare in una delle più trafficate vie della città, a causa di una patologia alla prostata documentata dalla cartella clinica prodotta, non sarebbe riuscito a trattenersi dalla necessità di urinare." e lo assolve.
Del tutto inutile, per questo giudice, verificare perché poi l'imputato non abbia urinato, ma sia riuscito a scappare per non farsi prendere dal padre della bambina giustamente inferocito e perché, visto che aveva questo bisogno impellente, non abbia rivolto il suo pene verso il muro, preferendo, invece, esibirlo davanti al finestrino dove si trovava la piccolina.

I morti perdonano tutti

Un originale giudice scrive:
"E' risultato che la persona offesa Caio è deceduto, cosicché tale evento può equipararsi ai fini della procedibilità del reato ad una remissione extraprocessuale implicita, non potendosi ascrivere all'imputato la sopravvenuta impossibilità materiale di poter beneficiare o darsi luogo ad estinzione consensuale del reato.
Simile condizione implica altresì accettazione tacita in presenza di carenza di interesse dimostrata dall'imputato alla prosecuzione del processo."
Ignora questo giudice che l'originario testo dsell'art. 156 c.p. prevedeva che "il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa del reato" e che, solo dopo il 1975, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 151/75 è stato permesso agli eredi, qualora siano tutti consenzienti, una eventuale remissione espressa (mai tacita) della querela proposta dal de cuius.
Insomma la regola, in caso di decesso del querelante è, all'opposto di quanto ritenuto da questo giudice, che, con la morte del querelante, la querela non può essere rimessa, né tacitamente, né espressamente, salvo che tutti gli eredi, d'accordo, decidano di rimetterela, cosa che, nel caso in questione, non è stata neppure ipotizzata dall'originale giudice.

Il giudice falegname

Dovendo giudicare un imprenditore, imputato di lesioni colpose per incidente sul lavoro che aveva provocato ad un dipendente la perdita di un dito a causa dell'assenza di uno spingitoio a corredo di una sega circolare, il giudice motiva il suo dubbio sulla sussistenza del rapporto causale tra l'omissione dell'imprenditore e l'incidente in questa forma:
"E' noto anche ai più sprovveduti degli operai (e al rappresentante dell'ufficio che si diletta in lavori di falegnameria) che il c.d. spingitoio non è altro che un semplice pezzetto di legno con cui si spinge appuhto il legno in lavorazione di ridotte dimensioni.
Tali pezzetti di legno si rinvengono a iosa, come del resto ha rilevato l'infortunato, tra gli scarti delle lavorazioni precedenti, .... pertanto non può non concludersi per l'insussistenza di alcun nesso di causa tra la eventuale non disponibilità di uno spingitoio specificatamente a ciò preposto (che non è dissimile da un ritaglio di legno) e l'avvenuta lesione.".
Il giudice sorvola serenamente sul fatto che, comunque, la lesione (cioè il taglio del dito) c'è stata e non verifica se, per esempio, in quel particolare laboratorio di falegnameria non ci fosse alcuno spingitoio, nè appositamente destinato all'uopo, nè altrimenti utilizzabile da precedenti lavorazioni. E assolve l'imprenditore.

Se l'imputato è africano.

Processo a carico del solito senegalese imputato di avere detenuto per la vendita una grande quantità di opere contraffatte e ritenuto colpevole del reato ascrittogli.
Ecco il ragionamento del giudice quando deve determinare la pena:
"L'aggravante del grande numero di opere poste in vendita e la recidiva vanno dichiarate subvalenti rispetto all'ipotesi lieve per la ricettazione ed alle attenuanti generiche, che si concedono perché l'imputato è africano e l'Africa è povera"

Se il processo è indiziario meglio infliggere solo il minimo della pena.

Si tratta di un processo indiziario a carico di imputati per reati molto gravi, dei quali tutti sono riconosciuti colpevoli.
Quando deve stabilire l'entità della pena da infliggere, ecco la motivazione del giudice:
"La spiccata capacità a delinquere dei condannati, quale emerge dai loro precedenti penali è senz'altro ostativa alla concessione delle attenuanti generiche e solo la natura indiziaria del processo consente la quantificazione della pena nel minimo".
Senza commenti!