sabato 2 febbraio 2008

Giochiamo a tamburello con il processo.

Un alto funzionario di un grosso Comune viene denunciato per falso ideologico nel 1999.
Dopo alcuni mesi di indagini, il P.M. chiedeva l'archiviazione del procedimento, perchè non erano emersi fatti penalmente rilevanti, "quanto meno sotto il profilo soggettivo".
Proposta opposizione dalla parte offesa, il G.I.P. "disponeva l'espletamento di ulteriori indagini".
Nel 2001, espletate le ulteriori indagini, il P.M. formulava altra richiesta di archiviazione perché "non vi è materiale per sostenersi sussistenza di alcun fatto penalmente rilevante".
Il G.I.P., per la seconda volta, a seguito di nuova opposizione respingeva la richiesta, ordinando il compimento di ulteriore attività di indagine.
Nel 2002, il P.M. reiterava la richiesta di archiviazione ritenendo che "le indagini continuano a confermare l'insostenibilità in giudizio di accuse di falso ...".
Terza opposizione della p.o. ed, a questo punto, il G.I.P. ordinava al P.M. "la formulazione dell'imputazione relativamente al reato per cui oggi si procede".
Passavano ben due anni da tale ordine, senza che fossero state compiute altre indagini, e, finalmente, nel marzo 2004, il P.M. avanzava richiesta di rinvio a giudizio, che però veniva dichiarata nulla dal G.I.P. per mancato avviso ex art. 415 bis c.p.p., con restituzione degli atti al P.M., il quale, chissà perché, non chiedeva più il rinvio a giudizio, ma nuovamente (maggio 2004) l'archiviazione perché "non appare in alcun modo prevedibile una condanna per l'ipotesi delittuosa indicata dal G.I.P.".
Ennesima opposizione della p.o. e dichiarazione di inammissibilità della richiesta del P.M. da parte del G.I.P., che nuovamente gli ordinava di formulare l'imputazione relativamente al reato ipotizzato originariamente.
Passati quasi altri due anni senza altre indagini, nel marzo 2006, finalmente il P.M. formulava l'imputazione e chiedeva il giudizio.
Ma, sorpresa delle sorprese, ecco la decisione del G.I.P. come si ricava da questa singolare sentenza.
"Gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'odierno imputato in ordine al reato ascrittogli, come ripetutamente rilevato dal P.M. titolare delle indagini nelle quattro richieste di archiviazione compiutamente - seppur succintamente - motivate.
Infatti, dall'attenta valutazione della documentazione riguardante ...., non emergono elementi deponenti per la sussistenza del reato contestato e che rendano utile l'esercizio dell'azione penale in dibattimento".
Sulla base di tale ragionamento, "si impone nei confronti dell'odierno imputato la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. perché il fatto non sussiste".
Il tamburello è durato sette anni, ma credo che nessuno si sia divertito.

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