sabato 2 febbraio 2008

Oblazione per un delitto

Si tratta di un caso di occupazione abusiva di un immobile. Il reato contestato è previsto dall'art. 633 C.P. ed è pacificamente un delitto.
Il difensore dell'imputato chiede di essere ammesso all'oblazione (che è un modo di estinzione delle sole contravvenzioni) ed ecco la sentenza (nel contenuto della quale non si dà atto di parere, positivo o negativo del P.M.):
"Con ordinanza del .... il G.I.P. ammetteva l'imputato all'oblazione determinando in ....Euro la somma da corrispondere, oltre al pagamento delle spese processuali.
L'imputato ha regolarmente provveduto al pagamento della somma dovuta entro il termine impostogli.
Va, pertanto, pronunciata sentenza di non doversi procedere, ex art. 129 c.p.p. per essere il reato estinto a mente del disposto dell'art. 162 bis u.c. (si intende del c.p.p., che riguarda solo le contravvenzioni n.d.r.)".
Per il lettore non giurista è bene ricordare che la distinzione tra delitti e contravvenzioni è una delle prime cose che si studiano al corso di diritto penale, così come è principio elementare che l'oblazione è un mezzo per definire solo le contravvenzioni.
La sentenza è opera di magistrato togato e sempre valutato molto positivamente nella progressione in carriera.

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