mercoledì 19 marzo 2008

Finché c'è guerra c'è speranza.

Questa potrebbe sembrare una storia singolare, ma vi assicuro che è plurale, nel senso che non è un caso unico, ma è un modello al quale molti avvocati, specialisti in diritto di famiglia, si stanno ispirando.
Mi è venuta in mente leggendo un commento di Anonimo (Avv. Cosimo Saracino che ringrazio e saluto cordialmente), che riteneva che le "cose da pazzi" fossero esclusive dei civilisti.
In realtà questi specialisti del diritto hanno molto da insegnare.
La storia comincia con una normale causa di separazione tra coniugi davanti ad un Tribunale ordinario.
Entrambi dimostrano di essere quasi poveri e vedono riconosciuto il diritto al patrocinio a spese dello Stato. Alla prima udienza il Presidente dà i soliti provvedimenti provvisori sull'affidamento (condiviso) e sull'assegno di mantenimento.
Parte il primo reclamo ex art. 708 c.p.c. e la Corte conferma i provvedimenti presidenziali.
A questo punto la moglie si rivolge al Tribunale per i minorenni contestando il diritto del marito a vedere il figlio, perché è violento ed inadatto al ruolo di padre. Il Tribunale minorile, dopo una breve istruttoria, decide che entrambi i genitori sono inadeguati al ruolo ed affida il figlio minore ai Servizi Sociali, pur lasciandolo collocato nella casa coniugale assegnata alla madre.
Reclamo di entrambi i genitori, con motivazioni diverse, alla Corte minorile per invocare la revoca del decreto e stabilire che, a seconda delle difese, l'uno o l'altro dei genitori fosse l'unico a potersi occupare del minore.
Decreto della Corte d'Appello minorile di revoca dell'impugnato decreto, perché emesso da giudice incompetente per materia, sul presupposto che non sussisteva alcuno dei presupposti previsti dagli artt. 330, 333 c.c. e, quindi, riconoscimento della validità ed attualità delle decisioni del Presidente del Tribunale ordinario (intanto il procedimento è passato al G.I., al quale le parti rivolgono diverse istanze di modifica delle statuizioni presidenziali).
Ma il difensore della madre ricorre nuovamente al Tribunale minorile dicendo che ci sono altri elementi per escludere il padre da alcun rapporto con il figlio perché non si è sottomesso al percorso di recupero della genitorialità prescritto dal Tribunale minorile.
Altro decreto dello stesso Tribunale che, preso atto che il padre non si è presentato agli appuntamenti con il servizio sociale che doveva recuperarlo al ruolo di padre, reitera l'affidamento del minore al servizio sociale, collocandolo nuovamente in casa della madre, e prescrivendo al padre un nuovo percorso di recupero del suo ruolo.
Altro ricorso alla Corte minorile di entrambi i genitori, ciascuno per sostenere che non ci sono i presupposti per l'affidamento ai servizi sociali e rivendicando l'affidamento in via esclusiva del povero figlio.
Nuova decisione della Corte minorile che ribadisce l'incompetenza per materia del Tribunale minorile per carenza dei presupposti ex artt. 330 e 333 c.c. e, quindi, nuova rivitalizzazione degli originari provvedimenti provvisori del Presidente del Tribunale ordinario.
Nel frattempo il Tribunale ordinario, al quale nessuno ha comunicato le decisioni della Corte minorile, all'esito del procedimento di separazione giudiziale, così decide:
Considerato che per le questioni di affidamento del minore non è competente perché si è dichiarato tale il Tribunale per i minorenni, nulla decide su tale punto; ritenuto, tuttavia, che per le questioni relative all'assegno di mantenimento di moglie e figlio conserva la propria competenza, essendo esclusa quella del Tribunale minorile per le questioni economiche riguardanti soggetti regolarmente coniugati, pone a carico del padre un assegno di mantenimento per moglie e figlio.
Ovviamente appello di entrambe le parti, questa volta davanti alla Corte d'Appello ordinaria, con le seguenti posizioni rispettive:
Per la moglie confermarsi l'incompetenza del giudice ordinario ed affermarsi quella del giudice minorile per quanto riguarda l'affidamento, ma, sulla base della precedente decisione della Corte minorile, disporre l'affidamente in via esclusiva alla madre; per il marito, riformarsi la decisione impugnata perché, come già stabilito dalla Corte minorile, è competente anche per l'affido del minore il giudice ordinario e, quindi, affidamento congiunto.
Naturalmente entrambi i coniugi impugnano, con opposte motivazioni, la decisione del Tribunale sul quantum degli assegni.
La decisione della Corte è attesa tra qualche giorno.
Ma, intanto, mi chiedo: questi coniugi, ufficialmente poveri, quanti denari hanno sottratto al bilancio dello Stato per difese reiterate e discutibili e con quale vantaggio per il loro unico figlio?

lunedì 17 marzo 2008

Motivazione...... fantasiosa.2

E' un semplicissimo caso di falso in autocertificazione.
Accertata la responsabilità dell'imputato, ecco la motivazione sulla pena:
"Tenuto conto delle modalità del fatto, ritenute applicabili le attenuanti generiche attesa l'assenza di precedenti penali, si stima equa una condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione (P.B. un anno e sei mesi recl.; ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.)."
Ed ecco la sorpresa del dispositivo:
"P.Q.M. Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara Tizio colpevole del reato ascrittogli e per l'effetto, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali."
Insomma, l'imputato si sentirà fortunato visto che il giudice lo riteneva meritevole di un anno di galera ed invece lo ha condannato solo a tre mesi, ma a chi legge questo tipo di sentenze, chissà perché, viene uno strano sentimento di mestizia per la cura con la quale vengono redatte.

Motivazione...... fantasiosa.

Si trattava di motivare una semplicissima sentenza per il reato di impiego di extracomunitaria priva di permesso di soggiorno.
Accertata la responsabilità dell'imputato, ecco la motivazione sulla pena:
"Tenuto conto delle modalità del fatto, ritenute non concedibili le attenuanti generiche attesi i precedenti penali anche specifici, si stima equa una condanna dell'imputato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 5000 di ammenda (P.B. mesi tre di arresto ed euro 5000 di ammenda, ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.). Sussistono i presupposti per l'applicazione della sospensione condizionale.
P.Q.M. Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara Tizio colpevole del reato ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed euro 5000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Motivi riservati in giorni 45."
Insomma voleva o non voleva dare all'imputato le attenuanti generiche?
E se ritiene concedibile la sospensione condizionale (nonostante le modalità del fatto ed i precedenti specifici) perché poi non gliela concede nel dispositivo?
Eppure questo giudice si era preso ben 45 giorni per spiegare il suo pensiero!

Una originale figura giuridica: la falsità ideologica in certificati commessa dal privato.

E' un banalissimo caso di contraffazione di una carta d'identità, operato sostituendo il nome del titolare con un altro nome. E' uno degli esempi di scuola del falso materiale commesso da privati in documenti di identità, punito dagli artt. 477, 482 c.p..
Invece il P.M. si inventa un falso ideologico e contesta il reato p. e p. dagli artt. 479, 482 c.p. perché l'imputato "contraffaceva la C.I. n.---- mediante falsificazione di tutti i dati della medesima, fatta apparire come rilasciata da altro Comune a Tizio".
Ed il giudice non è da meno! Infatti dichiara l'imputato colpevole del "delitto di cui agli artt. 480 e 482 C.P., così dovendosi diversamente qualificare il fatto contestato in rubrica trattandosi di un documento di identità che rientra nelle certificazioni amministrative".
In questo modo P.M. e Giudice, pur in disaccordo sulla natura del documento contraffatto (per il primo atto pubblico e per il secondo certificato amministrativo), danno però entrambi per scontato che esista la figura criminosa del falso idologico commesso da privato, che invece non esiste, salvo che non vi si vogliano comprendere le ipotesi di false attestazioni a pubblico ufficiale (art. 483 c.p.) o di inganno per indurre in errore il pubblico ufficiale (art. 48 c.p.).
In fondo, per evitare un errore marchiano, sarebbe stato sufficiente leggere in un attimo l'art. 482 c.p., da entrambi ritenuto sussistente, per verificare che in esso non viene richiamato né l'art. 479 né l'art. 480 c.p..
Ma forse era troppa fatica!

domenica 9 marzo 2008

Quando si raggiunge la poesia

Si tratta di un banalissimo caso di processo per lesioni volontarie aggravate dal rapporto di parentela.
Alla fine della motivazione, il giudice di pace ritiene provata la responsabilità dell'imputato e valuta con queste parole la posizione della difesa: "la tesi difensiva ... risulta sfornita di elementi probatori e da possibili vicarianti induzioni logiche. In conclusione il fatto è avvenuto e la sanzione deve applicarsi".
Concede, quindi le attenuanti generiche "che compensano l'applicazione delle agggravanti" ed ecco la parte del dispositivo che riguarda la pena:
"lo condanna alla pena di Euro 600,00 (seicento/00) di multa (pena base € 516,00, diminuita ad € 300,00 per le attenuanti e successivamente aumentata ad € 600,00".
Insoma l'aggravante compensava le attenuanti generiche ma era un "anticchia" prevalente (a parte le montagne russe di diminuzioni ed aumenti vertiginosi)

mercoledì 27 febbraio 2008

Pena senza criterio.

E' incredibile, ma penso sia vero, che diversi giudici non sappiano quali siano i limiti edittali per il reato di omicidio. Bisognerebbe invitarli a rileggere l'art. 23 c.p., norma generale che stabilisce che "la pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni", insieme all'art. 575 stesso codice, che stabilisce per l'omicidio "la reclusione non inferiore ad anni ventuno".
Quindi, in assenza di aggravanti che determinino l'ergastolo (che è una pena di diverso genere), il reato di omicidio è punito con pena da ventuno a ventiquattro anni di reclusione.
Lo sanno anche gli studenti del terzo anno di università, ma lo dimenticano giudici anche con oltre venti anni di anzianità.
Eh si, perché solo così può spiegarsi il ragionamento di un giudice che, dovendo determinare a seguito di procedimento con rito abbreviato, la pena per un tale, ritenuto responsabile di omicidio senza aggravanti, espone questo ragionamento.
"All'imputato, in ragione del suo stato di incensurato e del suo comportamento successsivo al delitto, ivi compresa la condotta processuale, improntata ad assoluta collaborazione con gli inquirenti per la ricostruzione dei fatti, vanno riconosciute generiche circostanze attenuanti.
Deve essere concessa, poi, la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. per la scelta del rito abbreviato.
Per cui, avuto riguardo agli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p. (e, segnatamente, alla gravità del fatto desunta dalle modalità di realizzazione dello stesso e dalla circostanza che l'imputato ha agito con dolo intenzionale) si stima equo infliggere la pena di quattordici anni di reclusione (pena base ventiquattro anni di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p., a ventuno anni di reclusione, diminuita ex art. 442 c.p.p., a quattordici anni)."
La gravità del fatto sarebbe desumibile dalle modalità di realizzazione dello stesso, ma se si considera che non sono state ravvisate aggravanti di alcun tipo, è evidente che tali modalità non possono essere se non quelle minime per realizzare l'intento omicidiario, il dolo intenzionale è quello tipico della maggior parte degli omicidi, cioè la chiara volontà di uccidere.
Possono giustificare queste due considerazioni l'applicazione del massimo della pena? Possiamo stare certi che il giudice sapesse che stava infliggendo il massimo edittale della pena, nonostante l'incensuratezza e la piena collaborazione con gli inquirenti, così chiaramente dichiarata?
Mi sembra lecito qualche dubbio! Mi sembra più probabile che a questo giudice sembrasse irrisoria una pena base più vicina al minimo e poco opportuna la massima diminuzione per le concesse attenuanti, che poi avrebbe comportato l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 442 C.p.p., con il risultato di una pena finale a suo parere inadeguata.
Ma se questa era la sua idea, la motivazione avrebbe dovuto essere diversa e più puntuale; in mancanza di ciò, come si potrà sostenere in appello una decisione siffatta?
Facile, si arriverà quasi certamente ad una pena finale vicina ai dieci anni e così potrà accusarsi la Corte d'Assise di Appello (ed anche il P.G. di udienza) di lassismo nei confronti dei delinquenti, mentre il bravo giudice sarà considerato un esempio di rigore giudiziario.

sabato 16 febbraio 2008

Il giudice immaginifico

Per motivare una sentenza di condanna, un giudice di chiara fama usa la seguente espressione:
"Va rilevato che la narrazione dei fatti fornita da Tizio (la parte offesa n.d.r.) .... trova sostanziale riscontro nelle oculari, concordi e disinteressate deposizioni testimoniali di Caio (teste n.d.r.).

Quando si dice "occhi parlanti"