giovedì 20 dicembre 2007

Con il concorso di colpa della vittima la condanna è dimezzata.

Si tratta di una sentenza per il reato di omicidio colposo, causato da inosservanza di norme sulla circolazione stradale.
Il Tribunale monocratico accerta che anche la vittima ha effettuato manovra scorretta e valuta il concorso di colpa di questa nella misura del 50%.
Quando passa alla determinazione della pena, il giodice ritiene che possano concedersi attenuanti generiche, ma solo equivalenti all'aggravante contestata, "in ragione del disinteresse manifestato nei confronti dell'odierna vicenda processuale.
Con ciò non si vuol dire che da un'opzione di strategia processuale più che lecita possano trarsi elementi di giudizio di disfavore nei confronti dellì'imputato, ma soltanto come la suddetta opzione non possa essere considerata quale fondamento per la concessione di un istituto premiale.".
Arriva poi il momento in cui il giudice deve decidere che pena sia giusta. Ed ecco il ragionamento:
"...... inducono a ritenere equo commisurare la pena infliggenda al ... nel seguente limite: all'odierno imputato dovrà essere inflitta la pena di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) di reclusione. Tale pena dovrà essere ulteriormente ridotta (ma quale era la precedente riduzione? ndr.) in ragione del concorso di colpa del ::::, quantificato nella misura del 50% (cinquanta per cento), sino all'entità di mesi 8 (otto) di reclusione."
Anche per la richiesta e concessa provvisionale il ragionamento non cambia. Infatti "la provvisionale viene determinata equitativamente nella seguente maniera: € 250.000 (duecentocinquantamila), per la parte civile .... .-., da ridursi, in ragione del già evidenziato concorso di colpa del deceduto :::, determinato nel 50% (cinquanta per cento), sino all'entità di € 125.000 (centoventicinquemila)."
Quando si dice giurisprudenza creativa ......

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