martedì 18 dicembre 2007

Storielle del parco.

E' un giorno del mite settembre 2004 in una città bagnata dal mare.
E' proprio l'ora della siesta, le due del pomeriggio, e la poliziotta Tizia si avvia in sella alla sua bicicletta verso il Commissariato dove dovrà prendere servizio, attraversando i vialetti di un bel parco cittadino, molto più piacevoli dell'asfalto.
Quando, all'improvviso, deve stropicciarsi gli occhi incredula di quello che sta vedendo: un biondo, dall'aria germanica, è seduto su una panchina, con le gambe aperte e allungate, i pantaloni aperti ed abbassati, il capo reclinato all'indietro, la mano sotto i pantaloni che si agita in un movimento "sussultorio" inequivocabile.
La brava poliziotta chiama i suoi colleghi, che procedono ad identificare e denunciare il biondo e, quindi, inevitabilmente, si procede nei suoi confronti per atti osceni in luogo pubblico.
Il giudice dà atto che le circostanze riferite dalla poliziotta sono veritiere, che l'azione contestata, per il luogo ed il tempo in cui si è verificata, era chiaramente visibile a tutti coloro che fossero passati in quel momento nel parco pubblico, ma, tuttavia, è attanagliato da un dubbio: "Siamo sicuri "sull'effettiva manovra" dell'imputato? La risposta ve la trascrivo: "Non si ritiene sufficientemente provato il fatto masturbatorio dal solo movimento visto dall'agente. Resta però certamente provato l'atto in sè che rileva comunque per la sua oscenità intrinseca. Si deve però ora analizzare l'accaduto naturalistico, sotto il profilo dell'elemento soggettivo e così rilevare che il mettersi una mano sotto i pantaloni e muoverla (per qualsivoglia motivo che non sia una masturbazione) può, da un lato, essere certamente considerata (sic) oscena e, dall'altro, essere posta in essere senza volere o prevedere che effettivamente essa (sic) sia potenzialmente vista da qualcuno e considerata esibizionistica".
Nel dubbio amletico così plasticamente esposto (che equivarrebbe a dire che se fosse stata autentica masturbazione l'imputato sarebbe stato colpevole, ma se si trattava di semplice esibizione no), l'ameno giudicante assolve il biondo tedesco dall'imputazione di atti osceni, ritiene l'ipotesi colposa dell'art. 527 c.p. e, ignorando che le sanzioni amministrative le determina il Prefetto, lo condanna alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200 Euro, riservandosi ben 30 giorni per la redazione di questa monumentale motivazione.

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