mercoledì 19 dicembre 2007

La moglie separata ha diritto all'assegno anche per i figli defunti.

Tizio e Caia decidono di separarsi consensualmente. Hanno due figlie minori e stabiliscono che queste vivranno con la madre, mentre il padre pagherà mensilmente per il loro mantenimento un assegno di 1.200 Euro. Omologata la separazione, dopo alcuni mesi, la prima delle figlie muore.
I due disperati genitori provvedono al funerale ed alle spese conseguenti ed elaborano, ciascuno per suo conto, il lutto.
Trascorso altro tempo, il marito chiede al Tribunale, visto che gli è rimasta solo una figlia, la riduzione alla metà dell'assegno stabilito o comunque una riduzione di esso. Il Tribunale, con una sentenza redatta dallo stesso Presidente, rigetta il ricorso con questa motivazione:
"Non sembra possibilre prezzolare la morte di una giovane figlia per ridurre in corrispondenza ed in proporzione gli assegni concordati. Il Tribunale non è in grado di assolvere ad un tale compito, allorquando la ragione prevale sul sentimento. Se alla morte di una giovane da un lato si riducono le esigenze della madre per il venir meno della necessità dell'accudienza (sic), dall'altro si sostituiscono fiori e preghiere, dolori e pianti che solo la partecipazione del padre, ancorché separato, può lenire".
Naturalmente si dà per scontato che i costi di fiori e preghiere per la figlia defunta saranno affrontati soltanto dalla madre, il padre essendo per definizione un duro di cuore.
Mi tocca l'obbligo di precisare che il Presidente estensore di tale monumento giuridico è un uomo e quindi il femminismo qui non c'entra nulla.

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