domenica 6 gennaio 2008

Della Suprema Corte ce ne infischiamo.

Nel lontano 2002 prima il P.M. e poi il giudice avevano accettato il patteggiamento proposto da due imputati alle seguenti condizioni: anni due di reclusione ed € 200,00 di multa ciascuno e sospensione della pena per entrambi.
Naturalmente la sentenza era errata perché, dovendosi aggiungere la multa al limite massimo dei due anni di reclusione, allora non poteva concedersi sospensione condizionale.
Infatti, su ricorso del p.g., la Cassazione annulla tale sentenza senza rinvio spiegando che non poteva concedersi la sospensione condizionale per tali motivi e trasmette gli atti di nuovo allo stesso Tribunale per nuovo giudizio.
Nel frattempo gli imputati si erano resi irreperibili, un altro patteggiamento era impossibile, si doveva celebrare un giudizio ordinario. Che scocciatura! Ma i due, PM e giudice, hanno grande fantasia e così decidono che la vecchia proposta di patteggiamento deve rimanere ferma e valida ed, anzi deve essere accolta così come originariamente formulata.
E alla Cassazione così il giudice risponde:
"Rilevato che le ragioni che hanno determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa da questo giudice (in realtà era un altro giudice dello stesso Tribunale n.d.r.) in data ... 2002 (violazione dell'art. 163 c.p. per superamento del limite di pena previsto dalla norma per concessione del beneficio) sono venute meno a seguito della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, l. 2 agosto 2004 n. 205;
che, pertanto, entrambi gli imputati - incensurati - possono beneficiare della sospensione condizionale della pena loro inflitta (anni due di reclusione ed € 200,00 di multa), stante l'innalzamento del summenzionato limite ad anni cinque" ............
P.Q.M.
applica ai due imputati la pena di anni due di reclusione ed € 200,00 di multa ....... (segue calcolo della pena)....
Pena sospesa
Giorni trenta per la motivazione." (Si sa che una sentenza di patteggiamento è abbastanza complessa).
Con un colpo solo questi magistrati (PM e giudice) hanno dimostrato di ignorare quello che aveva scritto la Cassazione; di confondere i limiti del patteggiamento (cosiddetto allargato) con quelli per la sospensione della pena ed, infine, di ignorare che la novella permetteva di sospendere condizionalmente soltanto la pena detentiva nei limiti dei due anni, ma non anche quella pecuniaria, con l'ulteriore conseguenza che, comunque, anche a volere ritenere valida la proposta di patteggiamento a suo tempo formulata, essa non poteva accogliersi perché la legge non permetteva di sospendere tutta la pena patteggiata.
Ma che soddisfazione mandare a quel paese quei rimbambiti della Cassazione che li costringono a rimettere mano ad un vecchio processo eliminato!

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