lunedì 7 gennaio 2008

I morti perdonano tutti

Un originale giudice scrive:
"E' risultato che la persona offesa Caio è deceduto, cosicché tale evento può equipararsi ai fini della procedibilità del reato ad una remissione extraprocessuale implicita, non potendosi ascrivere all'imputato la sopravvenuta impossibilità materiale di poter beneficiare o darsi luogo ad estinzione consensuale del reato.
Simile condizione implica altresì accettazione tacita in presenza di carenza di interesse dimostrata dall'imputato alla prosecuzione del processo."
Ignora questo giudice che l'originario testo dsell'art. 156 c.p. prevedeva che "il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa del reato" e che, solo dopo il 1975, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 151/75 è stato permesso agli eredi, qualora siano tutti consenzienti, una eventuale remissione espressa (mai tacita) della querela proposta dal de cuius.
Insomma la regola, in caso di decesso del querelante è, all'opposto di quanto ritenuto da questo giudice, che, con la morte del querelante, la querela non può essere rimessa, né tacitamente, né espressamente, salvo che tutti gli eredi, d'accordo, decidano di rimetterela, cosa che, nel caso in questione, non è stata neppure ipotizzata dall'originale giudice.

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