domenica 6 gennaio 2008

Idee confuse.

Tizio, accusato di avere dichiarato con l'autocertificazione che la moglie nell'ultimo anno non aveva lavorato, si difende dicendo che in effetti la moglie in quell'anno era rimasta disoccupata.
Il giudice del dibattimento dà atto che effettivamente la dichiarazione non è falsa perché non risulta che moglie abbia mai svolto attività lavorativa nell'anno in questione e, dopo la discussione orale scrive la sentenza così motivata:
"Il dubbio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato giustifica la pronuncia ai sensi dell'art. 425 - comma 3^ - c.p.p.
Visto l'art. 425 - comma 3^ - c.p.p.
P.Q.M.
dichiara non luogo a procedere nei confronti di Tizio perché il fatto non sussiste.".

1 commento:

Anonimo ha detto...

Questa mi fa ricordare una sentenza agghiacciante che ancora mi fa venire gli incubi.
Caso: incidente multiplo con lesioni colpose su autostrada del sole.
"Le osservazioni sopraindicate inducono a ritenere che i testi (n.d.r. i querelanti-parti offese) abbiano mentito in relazione alle circostanze di fatto sopra individuate e, conseguentemente, abbiano falsamente accusato l'imputato di aver loro causato le lesioni refertate, la cui origine deve evidentemente essere ricercata nella prima collisione (la Procura aveva richiesto l'archiviazione della posizione processuale del conducente dell'auto n.d.r. che - a dire del giudice - avrebbe causato la prima collisione: è stato prodotto solo il provvedimento di stralcio e questo Giudice ignora se la richiesta sia stata accolta dal G.I.P. e per quali ragioni sia stata proposta). Questa osservazione induce il Giudice ad assolvere il ________ con la formula perchè il fatto non sussiste, in quanto difetta la prova che la condotta, come descritta in rubrica, abbia causato le lesioni riportate dai querelanti."
In conclusione: "il fatto non sussiste" nei confronti dell'imputato _________ e la Procura ha richiesto l'archiviazione (mai notificata ai querelanti pur avendone richiesto la comunicazione per l'eventuale opposizione) nei confronti di chi - a detta del giudice - avrebbe causato l'incidente multiplo.
Insomma i querelanti devono rassegnarsi all'idea di essersi procurati da soli quelle lesioni.
E' giustizia anche questa...