lunedì 7 gennaio 2008

Il giudice falegname

Dovendo giudicare un imprenditore, imputato di lesioni colpose per incidente sul lavoro che aveva provocato ad un dipendente la perdita di un dito a causa dell'assenza di uno spingitoio a corredo di una sega circolare, il giudice motiva il suo dubbio sulla sussistenza del rapporto causale tra l'omissione dell'imprenditore e l'incidente in questa forma:
"E' noto anche ai più sprovveduti degli operai (e al rappresentante dell'ufficio che si diletta in lavori di falegnameria) che il c.d. spingitoio non è altro che un semplice pezzetto di legno con cui si spinge appuhto il legno in lavorazione di ridotte dimensioni.
Tali pezzetti di legno si rinvengono a iosa, come del resto ha rilevato l'infortunato, tra gli scarti delle lavorazioni precedenti, .... pertanto non può non concludersi per l'insussistenza di alcun nesso di causa tra la eventuale non disponibilità di uno spingitoio specificatamente a ciò preposto (che non è dissimile da un ritaglio di legno) e l'avvenuta lesione.".
Il giudice sorvola serenamente sul fatto che, comunque, la lesione (cioè il taglio del dito) c'è stata e non verifica se, per esempio, in quel particolare laboratorio di falegnameria non ci fosse alcuno spingitoio, nè appositamente destinato all'uopo, nè altrimenti utilizzabile da precedenti lavorazioni. E assolve l'imprenditore.

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