domenica 6 gennaio 2008

La legittima difesa fa sparire anche il fatto.

In questo caso il giudice, trattando un caso di lesioni personali guarite oltre i quaranta giorni, dopo avere accertato che in effetti la parte offesa era uscita malconcia e con varie fratture dalla lite con l'imputato, con articolata motivazione sostiene che l'imputato ha agito in stato di legittima difesa e, dopo avere scritto in motivazione testualmente: "Ritiene il Tribunale che la condotta tenuta dall'imputato sia scriminata dalla sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c.p., di cui ricorrono i presupposti", giunge a queste stupefacenti conclusioni:
"Le considerazioni sopra svolte conducono ad una dichiarazione di insussistenza del fatto ascritto all'imputato, con conseguente assoluzione dello stesso.
P.Q.M.
Assolve Tizio dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Giorni 30 per la motivazione ." (anche questo evidentemente era un caso complesso).

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